Pour les 400 mètres, je ne sais pas. On est monté jusqu'à la place centrale où on a traîné au café un bon moment...
Sur le site de Siremar par ex. (c'est chaque année le même genre de texte) :
Gazzetta n.125 del 30 maggio 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2013
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole
Eolie
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato con decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole
isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni
relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento
turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta comunale di
Lipari (
Messina) del 21 dicembre 2012, n. 108;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di
Messina n. 5690/13/13.12/GAB. dell'11 febbraio
2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n.
19622, del 17 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate
al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a
persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2013 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2013 al 31 ottobre 2013 divieto per l'isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 divieto per le isole di
Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di
stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai
proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del
Comune di
Lipari per l'anno 2012, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per
convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le
necessità;
4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B)
Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate
all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per
l'anno 2012, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso
di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali
residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di
Lipari e Canneto, i proprietari di tali
veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente)
e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno
sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto
il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà
concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno
scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;
C) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di
stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà
concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
3)
agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti
dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
Art. 4
Al Comune di
Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere
ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5 Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 19 dicembre 2012.
Art. 6
Il Prefetto di
Messina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 aprile 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n.
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